L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è stato modificato sostanzialmente a partire dal 1° ottobre 2015, data in cui sono entrati in vigore i decreti attuativi della Legge 90/2013, che ha dettato le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005.
Le principali novità sull’Attestato e sulla Certificazione Energetica degli edifici riguardano:
Le funzioni dell’APE: l’Attestato di Prestazione Energetica ha la funzione di strumento di immediata comprensione per la valutazione, in relazione ai consumi energetici dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Un attestato correttamente compilato, consente agli utenti finali (proprietari, conduttori, acquirenti) di conoscere i consumi (e conseguentemente i costi) energetici annui dell’edificio di interesse, e di individuare gli interventi di efficientamento energetico più opportuni e convenienti – in rapporto ai costi di investimento ed i benefici che ne derivano – per ottenere un elevato risparmio energetico.
Le modalità di redazione dell’APE: l’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
La prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, che tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (1) per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione. L’APE deve inoltre fornire informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo, riportando i relativi indici:
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, che deriva dall’indice della capacità dell’involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento e dal rendimento dell’impianto di riscaldamento;
indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, che deriva dall’indice della capacità dell’involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento e dal rendimento dell’impianto di raffrescamento
Per il proprietario o conduttore dell’immobile, è importante disporre di queste informazioni al fine di conoscere come la qualità dell’involucro edilizio e degli impianti contribuiscono al raggiungimento del livello di prestazione globale al fine di poter mettere individuare le più significative carenze energetiche e le criticità dell’immobile ed orientare le priorità di intervento.
La classificazione degli immobili: è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio (che in pratica ne indica i consumi energetici) per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Le nuove classi di prestazione energetica sono dieci (elencate più efficiente): A4 – A3 – A2 – A1 – B – C – D- E- F- G
L’APE dovrà inoltre indicare se si tratta di “Edificio a energia quasi zero” (cioé quegli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, ad alta efficienza energetica, dotati di fonti rinnovabili e che rispondano ai requisiti di cui al § 3.4 del Decreto Ministro Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (15A05198).
Tra le varie informazioni l’APE dovrà riportare una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard, e l’indicazione degli interventi di efficientamento energetico raccomandati nonché la stima dei risultati conseguibili con tali interventi.
La validità dell’APE: l’attestato energetico ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che: a) non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e che ne rendano obbligatorio l’aggiornamento; b) che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti. Al fine di consentire il controllo circa la sussistenza di quest’ultima condizione (sub b) l’art. 6, 18 c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano essere allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.
La mancata allegazione dell’APE ad un atto traslativo a titolo oneroso comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria (da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00). Si potrebbe, di conseguenza, correre il rischio di vedersi applicata detta sanzione qualora venisse utilizzato un APE non valido, in quanto privo di una delle informazioni “essenziali”.
Gli annunci commerciali: nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, nell’annuncio commerciale (con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa) dello specifico prospetto sopra riportato, nel quale debbono essere indicate le seguenti informazioni: – la classificazione dell’immobile oggetto di attestazione (con indicazione se si tratta eventualmente di “edificio a energia quasi zero) – l’indice della prestazione energetica rinnovabile – le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.
Se per gli annunci eseguiti via internet o a mezzo stampa non vi è obbligo di utilizzo del nuovo format grafico sopra riportato, vi è comunque l’obbligo di indicazione dei dati energetici (indici di prestazione energetica dell’involucro, indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, classe energetica corrispondente)
La procedura di attestazione della prestazione energetica:
l’attestazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e in grado di garantire il rispetto delle disposizioni ivi previste, quali indipendenza ed imparzialità di giudizio.
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:
l’esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti (costituirà perciò un falso, con pesanti sanzioni per il certificatore e conseguente invalidità dell’Attestato, l’APE commissionato e redatto “a distanza” tramite internet);
la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
L’attestato di qualificazione energetica e APE: l’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia dall’APE, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige). L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE. Lo schema di attestato di qualificazione energetica è riportato nell’appendice D alle Linee Guida.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la presentazione dell’APE redatto sui dati di progetto o dell’attestato di qualificazione energetica, può essere resa obbligatoria contestualmente al deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
La trasmissione dell’APE alla Regione: l’APE va trasmesso, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio poi, entro i successi quindici giorni, il certificatore consegna copia dell’APE al richiedente. In sostanza, se sino al 30 settembre 2015 si potevano utilizzare ed allegare agli atti notarili anche APE non ancora trasmessi alla Regione o alla Provincia Autonoma (il certificatore aveva tempo 15 gg. dalla consegna al richiedente per effettuare tale trasmissione), dal 1° ottobre 2015, l’APE utilizzabile, anche ai fini della commerciabilità di immobili (e da allegare agli atti notarili), deve essere stato preventivamente trasmesso alla Regione o Provincia Autonoma e la copia della ricevuta di trasmissione va allegata al’APE. Non sembra, peraltro, che la mancata previa trasmissione alla Regione incida sulla validità dell’APE che venga comunque rilasciato dal certificatore.
L’APE va trasmesso, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel format dell’APE, alla fine della quarta pagina, nello spazio riservato alla sottoscrizione del tecnico è riportata la seguente dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 D.L. 63/2013”.
Le esclusioni: sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del D.lgs. 192/2005);
edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del D.lgs. 192/2005) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del D.lgs. 192/2005);
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del D.lgs. 192/2005). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del D.lgs. 192/2005);
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del D.lgs. 192/2005);
i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
gli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del D.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
Per i punti da 6 a 10 resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di 25 completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato.
(1)= L’energia primaria dipende, da un lato, dal fabbisogno di energia e dall’altro dal tipo di combustibile o vettore energetico utilizzato (carbone, petrolio, gas, elettricità ecc.) per produrre energia nonché dall’efficienza di produzione.